NEWS

Obbligo ARTVA, pala e sonda: ecco cosa c'è da sapere sulle nuove norme per gli sport invernali

Dal 1° gennaio 2022 nuove regole per sci su pista e attività fuori pista: vediamo cosa cambia sulla neve per le Sezioni e per i singoli Soci


Dal 1° gennaio 2022 si applicano le nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
Il decreto è entrato in vigore il 3 aprile 2021, ma l’articolo art. 43-bis, introdotto dal D.L. 22 marzo 2021, n. 40 ne aveva fissata l’applicazione a partire dal 31 dicembre 2023, termine poi ridotto al 1° gennaio 2022 dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73. Poiché si tratta di materie rientranti nella c.d. “competenza legislativa concorrente” (art. 3, co. 1), le Regioni avranno tempo sino al 3 aprile 2022 (un anno dall’entrata in vigore) per “adeguare le proprie normative alle disposizioni del decreto n. 40/2021” (art. 40, co. 1).
Inoltre i gestori delle aree sciistiche attrezzate e degli impianti di risalita dovranno adeguare, entro due anni (3 aprile 2023) dalla data di entrata in vigore del decreto, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal decreto stesso (art. 40, co. 2).


IL PERICOLO DI VALANGHE
La disposizione che interessa sicuramente le Sezio-ni Cai e i singoli Soci è quella contenuta al secon-do comma dell’articolo 26 sul pericolo di valanghe nelle attività al di fuori delle aree sciabili attrezzate. Nello specifico, l’art. 26 stabilisce che “i soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambien-ti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricer-ca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso”.

 

La precedente normativa contenuta all’art. 17 del-la legge n. 363 del 2003 stabiliva che “i  soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo inter-vento di soccorso”.


Che cambia con la nuova disciplina?
COSA: non più solo ARTVA, ma anche pala e son-da da neve.
CHI: non solo scialpinisti, ma anche sciatori fuo-ri pista ed escursionisti. La norma fa espresso ri-chiamo alle escursioni con racchette da neve, ma devono intendersi tutte le attività escursionistiche, compreso anche lo sciescursionismo.
DOVE: la formulazione della legge 363 del 2003 faceva riferimento a quelle zone (laddove) sussi-stano evidenti rischi (pericoli) di valanghe in con-seguenza delle condizioni climatiche e della neve. Il nuovo testo indica particolari ambienti innevati dove, per le condizioni nivometeorologiche, sussi-stano rischi di valanghe.
Salvo qualche variazione lessicale, a prima vista le due formulazioni potrebbero sembrare sostanzial-mente identiche: tuttavia la legge 363 richiama l’evidente rischio (pericolo) di valanghe, mentre nel nuovo testo l’evidenza del pericolo di valanghe non è più presente: è stato utilizzato l’aggettivo “parti-colari”, ma si tratta di un termine sin troppo gene-rico. Che ci sia un pericolo evidente di valanga può essere collegato a un grado/livello 3 (arancione, marcato) della scala del pericolo di valanghe. Con la nuova normativa non facendosi più rife-rimento all’evidenza del pericolo valanghe, si ri-schierebbe di dover applicare la norma anche al grado/livello al 2 (giallo, moderato), se non anche all’1 (verde, debole).
Il problema tuttavia non sta solo nel grado/livello di pericolo di valanga che si può indicare, in quanto esso viene utilizzato quale riferimento per un terri-torio assai ampio, se non addirittura per tutta l’area sciistica.
Considerando che l’art. 29 attribuisce alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, nonché alla polizia locale le attività di controllo e di irrogazione delle sanzioni, appare evidente che potrebbero generarsi sgradevoli con-tenziosi interpretativi. Una riflessione va fatta sulle capacità di utilizzo di ARTVA, pala e sonda: si trat-ta delle attività di primissimo soccorso (il c.d. auto-soccorso), da effettuare in attesa dell’arrivo del per-sonale del CNSAS. È fondamentale che l’utente, oltre ad averli in dotazione, sia capace di utilizzarli. Non si fa “cultura della sicurezza in montagna” attraverso la previsione di una sanzione ammini-strativa pecuniaria, peraltro di non semplice con-testazione, ma formando e informando gli utenti.

 

LE NUOVE REGOLE DI COMPORTAMENTO SULLE PISTE
Il decreto legislativo n. 40 ha sostanzialmente con-fermato quanto già previsto dalla legge n. 363 del 2003; tuttavia ha introdotto alcune novità di rilie-vo.
Oltre a estendere dai 14  ai 18 anni l’obbligo del casco durante la discesa sulle piste da sci (art. 17), le nuove disposizioni intervengono sul compor-tamento dello sciatore: egli è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci” (art. 18, co. 1) e “deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescri-zioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffi-co. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle ca-ratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima” (art. 18, co. 4).
Tali principi di comportamento sono rafforzati all’art. 27: “Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza su-periore al 40%, contrassegnate come pista nera, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche”.
Un’ulteriore novità riguarda gli incroci tra piste (art. 21): lo sciatore non dovrà più dare la prece-denza a chi viene da destra, ma “gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velo-cità per evitare ogni contatto con gli sciatori giun-genti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell’incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso”.
Secondo l’art. 24 é vietato percorrere le pista da sci anche con le racchette da neve (oltre che a piedi) così come ne è vietata la risalita (oltre che con gli sci ai piedi).
Una significativa novità è rappresentata dall’art. 31: “È vietato sciare in stato di ebbrezza in conse-guenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche”, con la possibilità di essere sotto-posti all’etilometro e ad altre procedure di accertamento.
In caso di violazione dei comportamenti da par-te degli sciatori (artt. da 16 a 31), analogamente a quanto disposto dalla legge 363 del 2003, sono previste delle sanzioni.
Mentre la legge 363 lasciava alle Regioni la deter-minazione dell’ammontare delle sanzioni ammi-nistrative pecuniarie da applicare che dovevano essere stabilite tra un minimo di 20 euro e un mas-simo di 250 euro (con conseguente inapplicabilità della sanzione in assenza della specifica legge regionale), l’art. 33 del D.Lgs. 40/2021 ne definisce direttamente l’ammontare, che risulta aumentato nel valore minimo (da 20 a 50-100 euro), mentre ne è stato abbassato il valore massimo (da 250 a 150 euro).
Tuttavia in caso di sciata “incapace” su pista nera (art. 27) e di sciata sotto l’effetto di alcol o droghe (art. 31) le sanzioni vanno da 250 a 1000 euro.

 

L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE
Sicuramente la disposizione che impatta più direttamente sul “portafoglio” degli sciatori è la dispo-sizione recata dall’art. 30: “Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fat-to obbligo in capo al gestore delle aree sciabili, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’ac-quisto del titolo di transito, una polizza assicurati-va per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”.
In assenza della polizza R.C. l’art. 33 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 150 oltre al ritiro dello skipass.
A tal fine il Cai, considerando anche il costo di una polizza R.C.SCI che sarà proposto dai gestori degli impianti direttamente nel prezzo dello skipass o che potrà essere sottoscritta autonomamente con le compagnie di assicurazioni, nel definire con la compagnia assicurativa di riferimento le nuove po-lizze per il 2022 ha ricompreso tra di esse anche una “Polizza sulla responsabilità civile in attività individuale (incluso su pista da sci)”. Esse sono state illustrate nella circolare n. 18/2021 della Sede Centrale del Cai.
Di una polizza per responsabilità civile (ora com-prensiva anche dello sci su pista) già beneficiano gratuitamente i Soci “Titolati” anche in “attività personale” nonché “tutti i soci in attività istituzio-nale”.
Conseguentemente i Soci in regola con il Tesse-ramento 2022 possono attivare una polizza R.C. -    previa corresponsione del relativo premio pari a 12,50 euro annui – che tiene indenni di quanto si debba pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagio-nati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle finalità del Cai.
Nella garanzia sono compresi il Socio che vi ha aderito unitamente alle persone comprese nel nu-cleo familiare, e i figli minorenni anche se non con-viventi, purché regolarmente Soci per l’anno 2022. Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio, attraverso la piattaforma di Tesseramento.
La sottoscrizione della polizza è visibile sul sito istituzionale del Cai, nel “Profilo on line (MyCAI)”, cliccando sulla sinistra “La mia tessera”: una volta stampata tale tessera cartacea (dematerializzata), potrà essere esibita dal socio alle biglietterie degli impianti da sci, in modo da poter pagare lo skipass senza la quota di R.C. inserita dal gestore stesso, in quanto già sottoscritta attraverso il Cai.

 

 

Scarica qui l'articolo tratto da Montagna 360 a cura di G. Boscariol.

Scarica qui le slide esplicative.